CONDONO EDILIZIO E SANATORIA

Ci occupiamo di presentare concessioni edilizie in sanatoria in caso di interventi edilizi non in regola con le autorizzazioni amministrative ma corretti dal punto di vista delle norme urbanistiche.
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COS’È IL CONDONO EDILIZIO

Il condono edilizio è provvedimento legislativo emanato dal Parlamento o dal Governo in deroga a un reato di abusivismo di un immobile. Permette, entro un determinato lasso di tempo, di fare richiesta per l’accettazione di un abuso in edilizia senza incorrere in conseguenze penali. L’ultima disciplina emanata in questo settore fu il decreto n.269 del 2003 poi convertito con la legge n. 326 del 2003. Attualmente non è in vigore alcuna normativa per cui non potrai inviare la domanda per condonare un immobile non in regola. La legge prevedeva la possibilità di accedere al condono edilizio fino al 31 marzo del 2004, termine oltre il quale nessuno avrebbe più potuto presentare richiesta se non avvalendosi della sanatoria edilizia. Questa legge speciale prevedeva il pagamento di un’oblazione come corrispettivo, ovvero nel caso avessi commesso un reato di abuso edilizio potevi rivolgerti allo Stato, dichiarare l’immobile abusivo o i lavori abusivi svolti e versare una somma di denaro a fronte della depenalizzazione dell’illecito. Va inoltre considerato che la disciplina dipendeva fortemente anche dalle leggi regionali, le quali andavano ad integrarsi alla normativa di principio statale stabilendo modalità e termini differenti a seconda delle circostanze e della gravità dell’abusivismo. Questo strumento è stato usato dagli enti pubblici per raccogliere risorse economiche nei periodi di crisi. Dagli anni ’80 ad oggi sono state emanate tre differenti discipline sul condono edilizio: la legge n.47 del 1985, la legge n.724 del 1994 e, infine quella sopracitata, la legge n.269 del 2003. La richiesta di condoni in Italia è stata così elevata che tuttora gli uffici non riescono a smaltire le pratiche per annullare i reati configurati anche decenni fa, non risolvendo il fenomeno dell’abusivismo e perdendo molte risorse economiche.

CHE DIFFERENZA C’È TRA CONDONO EDILIZIO E SANATORIA EDILIZIA

La sanatoria edilizia è totalmente differente dal condono: non è un prodotto legislativo bensì un provvedimento amministrativo conosciuto col nome di concessione edilizia in sanatoria. Si basa fondamentalmente sul Testo Unico dell’Edilizia e serve nel caso, ad esempio durante una ristrutturazione, avessi modificato il progetto senza però fuoriuscire dalla disciplina nazionale, pertanto restando entro i limiti legali senza che si configuri un reato di abusivismo. È una pratica che puoi utilizzare sia dopo aver ottenuto i permessi di inizio lavori del tuo immobile sia in assenza di questi, infatti potrai avvalerti della sanatoria edilizia anche in caso di edificazioni non in regola con le autorizzazioni amministrative ma corretti dal punto di vista delle norme sull’urbanistica. Mentre la sanatoria adegua la costruzione alla disciplina in vigore, il condono richiede essenzialmente l’annullamento del reato che può essere parziale oppure totale

COME SI RICHIEDE IL CONDONO EDILIZIO

Come detto nei precedenti paragrafi, il condono edilizio non può più essere richiesto per cui l’unica soluzione alla quale puoi fare affidamento è la sanatoria edilizia. Fino al 31 marzo 2004, quando ancora era in vigore l’ultima legge in materia, potevi richiedere il condono al Comune dove è ubicato l’immobile solo successivamente e necessariamente in seguito alla domanda di sanatoria. Quindi prima dovevi ottenere il provvedimento amministrativo dell’ufficio tecnico e solo in seguito potevi rivolgerti per godere del provvedimento legislativo che ti avrebbe estinto il reato di abusivismo edilizio. Una volta accettata la tua domanda di condono, avresti dovuto versare un’oblazione come corrispettivo cioè ti sarebbe stata chiesta una somma di denaro pari a circa il doppio del contributo impiegato per la costruzione. Qualora non fosse stato possibile stimare adeguatamente il valore per il pagamento, la normativa stabiliva una cifra simbolica di 519 €, una quota minima che sarebbe entrata nelle casse del Comune. Tuttavia ciò è solo indicativo poiché l’intervento della disciplina regionale poteva modificare aumentando gli importi richiesti. In passato le leggi sul condono edilizio prevedevano diversi requisiti in base alle costruzioni come il volume di ampliamento non legittimo dell’edificio, il superamento di una determinata superficie espressa in mq, oppure prevedevano termini differenti entro cui richiedere sia il condono stesso sia la sanatoria edilizia con il relativo pagamento. Attualmente non è prevista una riapertura delle domande di condono edilizio, per cui potrai utilizzare solamente le sanatorie per interventi di modesta entità. Questo provvedimento è applicabile nei normali permessi rilasciati dall’ufficio tecnico del Comune, in particolare per la SCIA, la CILA sia in sanatoria sia in corso d’opera. Per ottenere il risanamento di opere svolte oltre le previsioni del progetto e del permesso dovrai versare una sanzione pecuniaria, una multa per non aver richiesto le pratiche prima di iniziare i lavori. Il costo varia dai 333,33 € ai 1000 € a seconda della tipologia e dell’importanza della domanda.

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