DIA E SUPERDIA
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LA DIA E LA SUPER DIA
La Dia, acronimo di Denuncia di Inizio Attività e precursore della Super Dia, è una pratica di tipo amministrativo utilizzata in ambito edilizio ed urbanistico, disciplinata dal Testo Unico dell’Edilizia (artt. 22 e 23) secondo il DPR 380/2001. La sua origine va rintracciata nell’articolo 26 della Legge 47/1985, che consentiva la realizzazione di opere interne agli edifici senza l’autorizzazione, purché:
- non fossero in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti;
- non comportassero modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;
- non modificassero la destinazione d’uso;
- non recassero pregiudizio alla statica dell’immobile.
La Denuncia di Inizio Attività deve essere accompagnata dal certificato di asseverazione sulla conformità dell’intervento rilasciato da un tecnico abilitato; dagli elaborati grafici di progetto (ante e post operam); dalla documentazione richiesta dal Comune di riferimento, che tuttavia svolge una mera funzione di controllo.
Dopo aver presentato l’istanza è necessario attendere 30 giorni: se in questo arco temporale non giungono comunicazioni dall’ente, vale il silenzio-assenso ed è possibile iniziare i lavori. Infatti questa procedura è stata introdotta per ridurre i tempi biblici della burocrazia italiana e per agevolare il lavoro delle amministrazioni.
CHE COS’È LA SUPER DIA
Il processo di semplificazione burocratica iniziato con la Dia per mano del Governo si è letteralmente impennato negli anni più recenti. A partire dal 2010 hanno visto la luce altre 2 importanti pratiche amministrative, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Cila) e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), che permettono di realizzare i medesimi interventi sottoposti alla Dia, ma senza dover aspettare un mese. In entrambi i casi i lavori possono essere iniziati subito dopo aver presentato l’istanza, anche il giorno stesso.
Nella prassi, la Scia è andata a sostituire la Dia ed è richiesta come alternativa alla Cila, quando l’oggetto degli interventi sia costituito dalle parti strutturali dell’edificio.
La Legge 164/2014, denominata Decreto Sblocca Italia, ha semplificato ulteriormente le procedure urbanistiche ed edilizie, mutando la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione.
Attualmente ne fanno parte i lavori che:
- prevedano l’accorpamento di più unità immobiliari;
- frazionino in più parti una unità immobiliare;
- comportino la demolizione e la ricostruzione degli edifici all’interno dei volumi esistenti, anche con eventuale alterazione della sagoma degli stessi.
L’innovazione è piuttosto marcata, visto che in passato per realizzare interventi come quelli sovramenzionati era necessario richiedere il Permesso di Costruire. Tuttavia la Dia non è scomparsa ma è sottoposta a disciplina regionale e talvolta viene ancora accettata dai Comuni al posto del Permesso di Costruire. Questa “nuova vita” ha portato oggi a definirla come Super Dia, un’espressione che seppur non faccia parte ufficialmente dell’ordinamento legislativo vigente, nella pratica viene comunemente utilizzata dagli addetti ai lavori.
In quest’ottica si può tranquillamente affermare che non esiste alcuna differenza sostanziale tra Dia e Super Dia, che sono la stessa cosa, operante in due differenti momenti temporali.
QUALI INTERVENTI SI POSSONO REALIZZARE CON LA SUPER DIA
La Super Dia, proprio in quanto ex Dia, è una pratica amministrativa usata in ambito urbanistico ed edilizio come alternativa al più oneroso Permesso di Costruire. In generale riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica e di nuova costruzione. Secondo la legge vigente, la Super Dia può essere utilizzata nelle seguenti 4 casistiche principali:
- interventi di ristrutturazione edilizia “che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici”;
- interventi di ristrutturazione edilizia “che comportino mutamenti della destinazione d’uso, quando sono compresi nell’ambito delle zone urbanistiche omogenee A (centro storico)”;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, “purchè realizzati in esecuzione di piani urbanistici attuativi approvati che rechino precise indicazioni di carattere volumetrico, tipologico, formale e costruttivo”;
- interventi di nuova costruzione, “qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche”.
COME SI PRESENTA LA SUPER DIA
Dal 14 ottobre 2015 presentare la Super Dia è molto semplice e veloce grazie al relativo Modello Unico. Questo strumento consiste in una modulistica standard, già introdotta ed usata anche per le altre pratiche edilizie come Scia, Cila, Cil e Permesso di Costruire.
Tutti i Comuni italiani possono adottare efficacemente il Modello Unico, agevolando anche il lavoro dei tecnici che non sono più costretti a fronteggiare ogni volta una procedura diversa.
Ovviamente la Super Dia non va presentata da sola, ma deve essere corredata da tutti gli elaborati grafici di progetto (ante e post operam) e dalla documentazione richiesta dallo specifico Comune. Per iniziare i lavori è comunque necessario attendere i canonici 30 giorni, in quanto il Comune potrebbe aprire un’istruttoria e bloccare il procedimento. Se non arrivano comunicazioni a riguardo, vale il silenzio-assenso dell’amministrazione e si può procedere senza ulteriori adempimenti burocratici.
Per evitare errori di calcolo nei tempi, è bene tenere presente che per realizzare gli interventi edilizi oggi occorre essere in possesso della relativa autorizzazione sismica, rilasciata dagli uffici del Genio Civile. Se poi sono richiesti anche dei nulla osta bisognerà aspettare un po’ di più per iniziare i lavori, in attesa del loro rilascio da parte degli organi competenti.

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