RICHIESTA DI AGIBILITÀ

A seguito della riforma MADIA in Lombardia non è più necessario richiedere al comune il certificato di agibilità, ma è possibile rivolgersi ad un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che presenterà la Segnalazione Certificata di Agibilità.
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Indice dei contenuti

CHE COS’È IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il certificato di agibilità è un documento che permette di “vivere” l’immobile, poiché ne assicura la conformità alle norme vigenti nell’ambito igienico-sanitario, di sicurezza, di salubrità e di risparmio energetico. Solitamente viene rilasciato dal venditore al compratore di un immobile, ma, come vedremo meglio più avanti, non costituisce un requisito indispensabile per la vendita.
Il certificato di agibilità può essere richiesto da chiunque intenda vendere, affittare o donare un immobile di sua proprietà oppure voglia svolgere lavori che interessino le condizioni di igiene, sicurezza ed efficienza energetica dell’edificio e degli impianti. Viene richiesto anche per la costruzione di nuovi edifici e per i lavori di sopraelevazione o ricostruzione totale o parziale.
Il certificato è necessario anche per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, poiché i requisiti per l’agibilità sono diversi a seconda che si tratti di un’abitazione, di un ufficio, di un negozio e così via.
In ogni caso tutti gli immobili dovrebbero possedere il certificato, che dovrebbe essere nuovamente richiesto ogni volta che si interviene con lavori di manutenzione che interessino le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.
È da sottolineare che l’agibilità riguarda anche la regolarità urbanistica, perciò assicura che l’immobile in oggetto sia immune da abusi edilizi.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il certificato può essere richiesto non solo dal proprietario dell’immobile, ma anche dai suoi successori o aventi causa, dal titolare del permesso di costruire e dal titolare di SCIA e CILA.
Il certificato viene emesso dal comune su richiesta del proprietario dell’immobile. Per ottenerlo è quindi sufficiente rivolgersi al proprio tecnico di fiducia (geometra, perito edile, architetto o ingegnere), che si occuperà di svolgere i controlli necessari e di fornire al comune per conto del cliente la documentazione necessaria all’ottenimento del certificato.

IL SILENZIO-ASSENSO PER IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Secondo il principio del silenzio-assenso, la domanda di agibilità viene accettata automaticamente in caso di mancata risposta da parte del comune entro 30 giorni dalla richiesta. Di conseguenza è necessario considerare un tempo di attesa fino a 30 giorni per ottenere il certificato, nel caso si abbia bisogno di questo documento per fornirlo, per esempio, a un potenziale compratore dell’immobile.

COME SI RICHIEDE IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il tecnico incaricato di richiedere al comune la certificazione di agibilità dovrà produrre una documentazione minima per attestare che l’immobile risponda effettivamente ai requisiti per l’agibilità. Di questa documentazione, che deve essere presentata al comune dal proprio tecnico di fiducia, fanno parte:

  • la dichiarazione di avvenuto accatastamento o aggiornamento catastale;
  • la dichiarazione di conformità degli impianti, fornita dalle imprese incaricate dell’installazione degli impianti stessi;
  • la certificazione di collaudo statico o dichiarazione di rispondenza alle norme di conformità antisismica;
  • la dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori;
  • la dichiarazione circa la rispondenza alle norme per il superamento delle barriere architettoniche;
  • l’attestato di prestazione energetica;
  • il fascicolo dell’opera;
  • la dichiarazione di allaccio alla rete fognaria e di adduzione all’acqua potabile.

LA DIFFERENZA TRA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E ABITABILITÀ

Fino a qualche anno fa l’agibilità e l’abitabilità erano due certificati distinti, forniti per due diverse categorie di unità immobiliari: l’abitabilità riguardava solo le unità abitative, mentre l’agibilità riguardava tutte le altre tipologie di immobili (per esempio negozi e uffici). Si trattava in realtà di una differenza soltanto terminologica, poiché di fatto le pratiche da svolgere per ottenere i due certificati erano essenzialmente le stesse.
Per questo motivo negli ultimi tempi la denominazione di “abitabilità” è stata soppressa: attualmente si usa in tutti i casi il termine “agibilità”, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, perciò non c’è più nessuna differenza tra il certificato di agibilità e quello di abitabilità.

VENDERE UN IMMOBILE SENZA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Per vendere, affittare o donare un immobile non è indispensabile fornire un certificato di agibilità al futuro proprietario. È tuttavia necessario che quest ultimo sia pienamente consapevole delle caratteristiche dell’immobile e sia informato dell’eventuale assenza del certificato di agibilità, in modo che possa tenerne conto nel valutare il prezzo di acquisto o la rata dell’affitto.
Fornire l’agibilità all’acquirente, quindi, può permettere di prevenire la nascita di fastidiose controversie tra le parti. Per questo motivo è probabile che il notaio esorti il venditore a fornire il documento alla parte acquirente prima di procedere alla vendita.
L’agibilità è invece obbligatoria in caso di lavori che modifichino le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell’immobile o degli impianti: in tal caso il certificato deve essere presentato entro 15 giorni dalla fine dei lavori per evitare di incorrere in una sanzione pecuniaria che varia da 77 a 464 euro.

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