SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ

Siamo tecnici abilitati per redigere e presentare tutta la documentazione necessaria per presentare la segnalazione certificata di agibilità, il documento che a seguito della riforma Madia ha sostituito il certificato di agibilità.
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IL PASSAGGIO DA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ

All’interno della Riforma Madia è stata introdotta una novità poco conosciuta, cioè il passaggio dal certificato di agibilità alla segnalazione certificata di agibilità, che non prevede più il rilascio di un certificato da parte del comune, ma consiste in un’autocertificazione da parte di un tecnico abilitato che l’immobile soddisfa i requisiti necessari per l’agibilità.

All’interno di questo documento dovrà essere attestata in primo luogo la regolarità urbanistica, e quindi dovranno essere inserite le informazioni che consentono di attestare le condizioni di sicurezza, salubrità e risparmio energetico sia degli impianti che degli immobili nei quali sono installati.

Inoltre bisogna che la segnalazione attesti la conformità dell’opera sia a quanto previsto dalla normativa in vigore che al progetto presentato. Questa trasformazione è stata prevista anche dal Decreto Scia, che modifica l’articolo 24 del Testo Unico Edilizia. Si tratta di un procedimento di semplificazione basato su una sola modulistica standard, evitando come detto prima che sia necessario il rilascio di un apposito attestato di agibilità da parte del Comune.

IN QUALI CASI È OBBLIGATORIO PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ

La segnalazione certificata di agibilità risulta obbligatoria per tutti quegli interventi edili per i quali risulta necessaria la presentazione della SCIA oppure del permesso di costruire.

La presentazione deve essere fatta dal soggetto che ha presentato la SCIA (persona fisica oppure società) o dal titolare del permesso di costruire entro 15 giorni dal termine dei lavori di finitura dell’opera in questione, pena una sanzione pecuniaria. Il documento deve essere consegnato allo Sportello unico per del Comune competente per territorio e riguarda obbligatoriamente gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di sopraelevazioni oppure ricostruzioni o ristrutturazioni, sia parziali che totali.

La segnalazione risulta obbligatoria anche per gli immobili oggetto di lavori che possono influire sulle condizioni strutturali e sull’agibilità stessa dei fabbricati. Gli interventi possono riguardare sia singole unità immobiliari che edifici oppure porzioni dell’immobile: in quest ultimo caso è necessario che le parti siano autonome dal punto di vista funzionale se le opere di urbanizzazione primaria sono già state effettuate e collaudate, così come gli impianti delle parti comuni e gli ambienti strutturali connessi. Ciò vale anche per le singole unità immobiliari.

QUAL’È L’ITER PER PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ

A seguito delle novità introdotte è il professionista abilitato oppure il direttore dei lavori ad autodichiarare la sussistenza delle condizioni di agibilità e salubrità delle opere e la loro conformità utilizzando il modulo standard che viene messo a disposizione sul sito web del Comune oppure presso l’Ufficio Tecnico.

La segnalazione certificata di agibilità va presentata entro 15 giorni dal momento in cui si comunica all’Ufficio Tecnico competente per territorio la fine dei lavori edili. La richiesta deve essere corredata da tutta la documentazione inerente l’immobile sia per quanto riguarda il catasto che gli impianti e la struttura stessa.

L’Ufficio Tecnico ha a disposizione 30 giorni di tempo per verificare i documenti consegnanti ed eventualmente possono essere richiedeste precisazioni oppure integrazioni delle informazioni mancanti.

CHE DOCUMENTI SERVONO PER PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ

I documenti che vanno presentati in allegato alla segnalazione sono in numero maggiore rispetto a quelli previsti per l’originario certificato di agibilità.

  1. Innanzitutto bisogna presentare l’attestazione dell’agibilità dell’opera da parte del direttore dei lavori (architetto, geometra o ingegnere)
  2. la dichiarazione che questa risponda ai requisiti richiesti dalle norme in materia di accessibilità, soprattutto la parte riguardante il superamento delle barriere architettoniche.
  3. Inoltre deve essere inserito anche il collaudo statico dell’opera eseguito da un collaudatore nominato appositamente, che certificherà il fatto che gli interventi di ristrutturazione parziali o totali siano effettuati regolarmente in base alla normativa tecnica in vigore.
  4. In secondo luogo l’impresa installatrice deve dichiarare che gli impianti siano conformi a quando previsto dalla legge in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico e che siano stati collaudati.
  5. Infine bisogna allegare gli estremi della dichiarazione di aggiornamento catastale, la documentazione relativa all’isolamento termico e al rispetto delle norme per la prevenzione incendi e l’attestato di prestazione energetica .

QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER PRESENTARE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ

La nuova procedura e le modifiche introdotte hanno abrogato il criterio del silenzio-assenso in materia di agibilità degli edifici. Per dimostrare che l’immobile sia agibile bisogna conservare copia della segnalazione consegnata all’Ufficio Tecnico con il numero di protocollo rilasciato.

Le modifiche legislative comportano il fatto che l’immobile risulta agibile dalla data di presentazione, cioè quella indicata dal protocollo. Di conseguenza non bisogna attendere i 30 giorni previsti precedentemente in caso di necessità, tuttavia con la nuova normativa la responsabilità totale è dei tecnici certificatori.

Al contrario, in precedenza era l’Ufficio Tecnico a essere responsabile in caso di errori nella modulistica che non sono stati rilevati per disattenzione.

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